Oro da investimento: normativa, fiscalità e tassazione

Oro da investimento: cosa prevede la normativa in termini di fiscalità e tassazione

Hai in mente di investire in oro fisico, magari acquistando lingotti d’oro da investimento o monete d’oro? Un aspetto importante in tema di oro è capire che tipo di tasse sono previste anche in base all’eventuale plus valenza. La tassazione sull’oro da investimento è ovviamente da mettere in preventivo nel momento in cui si decide di mettere al sicuro i propri risparmi in questo metallo prezioso, anche per capire meglio il vantaggio rispetto ad altri tipi di investimento. Innanzitutto, ricordiamo che per l’acquisto di oro da investimento e quindi per l'acquisto di lingotti in oro di purezza pari o superiore a 995 millesimi oppure di monete in oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi e coniate dopo il 1800 dalle Zecche - comprato quindi per investimento - non si paga l’iva vigente (vedi "Disciplina del mercato dell'Oro") , mentre per l’oro in commercio cosidetto "industriale" oppure nel caso di monete da collezione (il cui prezzo superi l'80% del valore di oro contenuto), così come per la gioielleria, viene addebitata l'iva.

Al momento della rivendita da privato ad azienda, l'iva pagata al momento dell'acquisto non viene riconosciuta e sull'oro da investimento (lingotti e monete di cui sopra) dovrà essere corrisposta la tassazione della plusvalenza (Art 67 comma c-ter TUIR - ex Art 68 comma 7 lett d - TUIR, in materia di "riordino disciplina tributaria").

Oro da investimento: definizione e normativa

Vediamo a questo punto cosa succede in caso di vendita di oro da investimento, con particolare riferimento alla definizione e alla normativa vigente.
Parlando di fiscalità applicata all’oro da investimento, la plusvalenza ottenuta da un privato che vende metalli preziosi, in genere, è considerato per il fisco un “reddito diverso” ed è quindi soggetta a tassazione (per ulteriori approfondimenti, è possibile fare riferimento all'art. 67, co. 1 lettera c-ter, del T.U.I.R.) oltre all’obbligo di dichiarazione all’UIF di Banca d’Italia, se il capitale in cessione è superiore ad € 12.500,00 e se riguarda la vendita o cessione nel territorio nazionale, se si tratta di una operazione a titolo gratuito (ad esempio una donazione o successione) oppure della vendita di oro verso nazioni estere.

L’oro fisico allo stato grezzo (ovvero i lingotti) - come dicevamo - viene tassato alla voce redditi diversi, quindi al 26% della plusvalenza che viene calcolata dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. In assenza dei necessari certificati di acquisto, le plusvalenze vengono determinate in misura pari al 25% del prezzo di vendita.

Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo; pertanto non è possibile scegliere l’opzione più conveniente qualora si sia effettivamente in possesso della documentazione d’acquisto. Anche nei casi in cui il bene provenga da donazione o successione, è fondamentale avere in archivio l'atto di donazione, l'eventuale testamento, oppure la dichiarazione di successione redatta da un notaio dove si attesti la provenienza dell'oro.

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